Turchia - nuovo regime HNWI
Tax|8 Giugno 2026|

Turchia, nuovo regime per HNWI: esenzione sui redditi di fonte estera

La legge omnibus introduce incentivi per i neo-residenti e una sanatoria mirata a rafforzare l’attrattività del sistema

L’approvazione della legge omnibus del 4 giugno 2026 in Turchia segna un passaggio significativo nell’impostazione della politica economica di Ankara. Al di là dei pur presenti incentivi rivolti al tessuto imprenditoriale e alle start-up, il vero snodo della riforma risiede nell’uso dello strumento fiscale per orientare i flussi di capitale. Il governo turco ha scelto di competere sul piano dell’attrattività internazionale, strutturando un impianto normativo mirato a intercettare patrimoni esteri e a favorire, contestualmente, la regolarizzazione di quelli interni.

Il perno di questa strategia è il nuovo regime riservato ai neo-residenti: la norma prevede infatti che chi trasferisce la propria residenza fiscale in Turchia, a condizione di non esservi stato residente nei tre anni precedenti, possa beneficiare di un’esenzione dall’imposta sul reddito per i proventi di fonte estera. Il vantaggio fiscale ha una durata rilevante, ben vent’anni, e si applica a redditi finanziari, plusvalenze e altre rendite maturate fuori dai confini nazionali.

Sarebbe tuttavia un errore interpretare questa disciplina come un’apertura indiscriminata o come l’istituzione di un regime di favore assoluto. Il legislatore ha disegnato un incentivo selettivo, delimitandone con precisione i confini tecnici. L’esenzione, infatti, non copre i redditi prodotti all’interno del Paese, che restano soggetti alla tassazione ordinaria. Inoltre, la legge stabilisce che le spese correlate ai redditi esteri esenti non siano deducibili e vieta l’utilizzo dei crediti d’imposta per le tasse già versate all’estero. È un impianto che mira ad attrarre liquidità e patrimoni personali, senza però alterare gli equilibri della tassazione sulle attività economiche generate sul territorio turco.

Parallelamente all’attrazione di capitali dall’estero, la legge omnibus interviene sul fronte interno con una nuova procedura di emersione volontaria dei patrimoni non dichiarati. Fino al 31 luglio 2027, i contribuenti potranno regolarizzare attività finanziarie e immobiliari, detenute in patria o all’estero, beneficiando di uno scudo contro accertamenti e sanzioni. Anche in questo caso, il meccanismo è strutturato per perseguire un preciso obiettivo di politica economica: l’aliquota base è fissata al 5%, ma può essere progressivamente azzerata se le somme emerse vengono vincolate per un determinato periodo in strumenti finanziari domestici, come depositi bancari, titoli di Stato o fondi di venture capital. L’intento è duplice: ampliare la base imponibile formale e, al tempo stesso, iniettare nuova liquidità nel sistema creditizio e finanziario nazionale.

Nel suo complesso, la riforma riflette un approccio marcatamente pragmatico. Ankara utilizza il diritto tributario non più solo nella sua funzione tradizionale di prelievo, ma come vero e proprio strumento di indirizzo macroeconomico e di posizionamento competitivo.

Un elemento utile per interpretare questa misura è il suo evidente richiamo ai regimi fiscali pensati per gli HNWI, cioè gli High Net Worth Individuals, vale a dire individui ad alto patrimonio netto. Con questa espressione si indicano persone che dispongono di patrimoni e redditi significativamente superiori alla media, spesso con una forte mobilità internazionale e con interessi economici distribuiti in più Paesi. Proprio per questa ragione, molti ordinamenti elaborano regimi ad hoc per attrarli, offrendo condizioni fiscali più favorevoli rispetto a quelle ordinarie.

La norma turca si muove in una logica simile. L’esenzione ventennale sui redditi di fonte estera, infatti, non è pensata per il contribuente medio, ma per soggetti che hanno una struttura patrimoniale e reddituale tale da rendere rilevante la scelta della residenza fiscale. In altre parole, si tratta di una misura che parla soprattutto a chi può spostare con relativa facilità capitali, investimenti e centro dei propri interessi economici. È esattamente questo il tratto che accomuna il nuovo regime turco ai modelli già noti in altri Paesi europei, come quelli destinati ai nuovi residenti facoltosi.

Va però precisato che HNWI non è una categoria giuridica rigida, ma una definizione di mercato e di policy. Serve a descrivere un target economico, non a introdurre un nuovo status fiscale in senso tecnico. Per questo, quando si dice che il regime turco è “simile a quello degli HNWI”, si intende che ne condivide la funzione economica: attrarre contribuenti di fascia alta attraverso un trattamento fiscale selettivo, stabile e molto vantaggioso.

Luigi Murgo
Luigi MurgoTax & Global Mobility Manager

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