
Regime impatriati e neo-residenti: chiarezza normativa dopo il D.L. 38/2026
Il decreto del 27 marzo definisce il coordinamento tra i due regimi agevolativi, chiarendo il divieto di cumulo e fissando le regole per la fase transitoria fino al 2026.
Con il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, il Governo interviene nuovamente sul coordinamento tra il regime dei lavoratori impatriati, riformato dal D.Lgs. n. 209/2023, e l’opzione per i neo-residenti prevista dall’articolo 24-bis del TUIR. La novità principale è l’estensione esplicita del divieto di cumulabilità tra i due benefici fiscali, ponendo fine alle incertezze interpretative emerse dopo la riforma del 2023.
Contenuto e finalità della modifica
Il decreto chiarisce in modo inequivocabile che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia non può usufruire contemporaneamente:
- della detassazione parziale dei redditi di lavoro prevista per i lavoratori impatriati;
- dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri destinata ai neo-residenti.
Si tratta di strumenti con finalità differenti — attrarre talenti dall’estero e incentivare il rientro di capitali — ma in parte sovrapponibili sul piano del vantaggio fiscale complessivo. Con l’intervento del D.L. 38/2026, il legislatore mira a preservare la coerenza del sistema e a evitare duplicazioni di beneficio sul medesimo contribuente.
Decorrenza e disciplina transitoria
Il divieto di cumulo sarà operativo solo a partire dal periodo d’imposta 2027. Per i trasferimenti avvenuti nel triennio 2024–2026, in mancanza di una norma retroattiva, resta possibile accedere simultaneamente ai due regimi, purché sussistano e siano verificati i requisiti specifici di ciascuna disciplina.
Questa finestra transitoria riflette la volontà del legislatore di non modificare retroattivamente il quadro vigente, consentendo ancora per qualche anno un coordinamento più flessibile tra i due strumenti.
Aspetti applicativi e criticità
Sul piano operativo, la cumulabilità temporanea dei regimi impone un’attenta valutazione. I requisiti di accesso rimangono autonomi — in particolare residenza fiscale pregressa, durata della permanenza all’estero e tipologia dei redditi — e l’opzione per il regime dei neo-residenti è irrevocabile per gli anni successivi, con impatti sulla convenienza nel medio periodo.
Non si può inoltre escludere un futuro chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sui limiti applicativi della cumulabilità, specie nei casi di redditi misti o di fonte transnazionale, dove la corretta determinazione della base imponibile può risultare complessa.
Il D.L. n. 38/2026 si inserisce in una logica di semplificazione e coerenza, eliminando sovrapposizioni tra agevolazioni destinate a platee in parte coincidenti. Resta tuttavia aperta una fase transitoria che, fino al 2026, consente margini di pianificazione fiscale ancora significativi. Ogni valutazione dovrà essere svolta alla luce delle specificità del caso concreto e delle future interpretazioni amministrative.











