
Tassazione dei premi assicurativi sanitari per dipendenti distaccati all’estero: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai premi assicurativi sanitari sostenuti dal datore di lavoro per il personale inviato in servizio all’estero (AdE – Risposta 18 settembre 2025, n. 249).
La questione sottoposta all’Agenzia riguarda la deducibilità e la rilevanza reddituale dei premi assicurativi corrisposti da un datore di lavoro per garantire la copertura sanitaria ai propri dipendenti distaccati all’estero, in considerazione delle esigenze di tutela sanitaria connesse all’attività fuori dal territorio nazionale.
Con tale recente risposta, l’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo espresse deroghe. Tra queste, l’articolo 51, comma 2, lettera a), prevede l’esclusione solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i premi assicurativi in esame non possono essere assimilati né ai contributi assistenziali – che rispondono a finalità solidaristiche verso soggetti in stato di bisogno – né ai contributi previdenziali, finalizzati a prestazioni obbligatorie per legge. Si tratta invece di polizze assicurative private, prive delle caratteristiche richieste per l’esclusione dall’imponibilità.
Pertanto, i premi corrisposti dall’ente, anche per i dipendenti distaccati all’estero, concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione.











