
La tassazione dei fondi pensione volontari USA in caso di successione: spunti di riflessione dall’interpello 290/2025
La risposta a interpello n. 290/2025, pubblicata il 12 novembre 2025, offre un chiarimento di particolare rilievo in materia di tassazione delle somme percepite in Italia da eredi residenti a seguito della liquidazione di fondi pensione statunitensi di natura volontaria. Il documento si inserisce in un filone interpretativo già avviato dall’Amministrazione finanziaria con precedenti risposte in particolare quelle nn. 5/2024 e 125/2024, inerenti a fondi previdenziali svizzeri e ne estende per la prima volta le conclusioni ai cosiddetti Individual Retirement Accounts (IRA) e ad altri strumenti analoghi del sistema previdenziale USA.
Il caso esaminato riguarda un fondo non connesso a un rapporto di lavoro, alimentato esclusivamente da contributi volontari del titolare. Alla morte di quest’ultimo, il patrimonio accumulato è stato liquidato all’erede residente in Italia. Negli Stati Uniti, la distribuzione era stata assoggettata a una ritenuta alla fonte del 10%, qualificata come pagamento di “pensioni/rendite” e riportata nel Form 1042 S. Proprio l’inquadramento di tale somma sotto il duplice profilo domestico e convenzionale costituiva l’oggetto principale dell’interpello.
Dal punto di vista interno, l’Agenzia delle Entrate conferma che le somme percepite dall’erede devono essere qualificate come redditi da pensione ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. La circostanza che il fondo fosse volontario e non derivasse da un precedente impiego non incide su tale qualificazione, poiché la normativa interna adotta un concetto ampio di pensione, idoneo a ricomprendere qualsiasi trattamento riconducibile ad accumuli previdenziali individuali. L’imposizione avviene, in applicazione dell’art. 7, comma 3 TUIR, mediante tassazione separata in capo all’erede. È significativo che l’Agenzia escluda l’applicabilità del regime dei redditi di capitale, posto che la prestazione liquidata non svolge una funzione di mera remunerazione finanziaria dell’accumulo, ma rappresenta il risultato della partecipazione a un istituto previdenziale, sia pure volontario.
Diverso è l’approccio sul piano convenzionale. L’Amministrazione evidenzia che la somma percepita non rientra nell’ambito dell’art. 18 della Convenzione Italia USA relativo alle pensioni, poiché tale disposizione si applica esclusivamente ai trattamenti derivanti da un precedente rapporto di lavoro. In assenza di questo legame, la fattispecie deve essere ricondotta all’art. 22 (“Altri redditi”), che costituisce una clausola residuale destinata a disciplinare ogni tipologia di reddito non trattata da articoli specifici della Convenzione. Pur giungendo a questo diverso inquadramento, l’esito impositivo rimane il medesimo: la tassazione spetta in via esclusiva allo Stato di residenza del percettore, ossia all’Italia.
La conseguenza diretta è che la ritenuta applicata negli Stati Uniti deve considerarsi indebita. L’erede, pertanto, non può far valere un credito d’imposta in Italia, poiché il presupposto convenzionale necessario a riconoscerlo, ovvero l’imposta estera “dovuta” secondo la Convenzione, non risulta soddisfatto. Sarà quindi necessario avviare una procedura di rimborso presso l’Amministrazione fiscale statunitense; solo in caso di esito negativo potrà essere valutata l’attivazione di una procedura amichevole ai sensi dell’art. 25 della Convenzione, se e nella misura in cui essa risulti praticabile.
L’interpello assume rilievo operativo immediato per tutti i casi che coinvolgono ex expat rientrati in Italia o contribuenti che, a vario titolo, detengono fondi volontari esteri, in particolare nel sistema previdenziale americano. Le somme provenienti da tali strumenti devono essere trattate come “pensioni di ogni genere” ai sensi del TUIR, sottoposte a tassazione separata, mentre nessuna ritenuta estera dovrebbe essere applicata quando interviene la disciplina convenzionale con esclusiva potestà impositiva italiana. In presenza di ritenute già subite negli Stati Uniti – fenomeno tutt’altro che raro per IRA, 401(k) e prodotti similari – non vi è spazio per il riconoscimento di un credito d’imposta; occorre, invece, valutare la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta indebitamente trattenuta.
La risposta n. 290/2025 conferma dunque un’impostazione coerente con quella già adottata per alcune prestazioni svizzere LPP/AVS liquidate in forma di capitale, estendendone il ragionamento ai fondi volontari statunitensi. Si tratta di un chiarimento che contribuisce a stabilizzare la prassi e costituisce un punto di riferimento prezioso per la gestione delle sempre più frequenti situazioni transfrontaliere legate alla previdenza individuale.











