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Tax|5 Marzo 2025|

Risposta ad interpello n. 38/2025 dell’Agenzia delle Entrate: trattamento IVA dei distacchi di personale

È stata emessa dall’Agenzia delle Entrate la recente Risposta ad Interpello n. 38/2025, la quale fornisce importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni di distacco (o prestito) di personale, con particolare riferimento ai casi in cui il distacco avviene tra soggetti passivi IVA.

Nel caso specifico esaminato, la Società Alpha S.p.A. ha effettuato il distacco di alcuni propri dipendenti a favore dell’Azienda Beta, un ente pubblico che necessita di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnico-amministrativo per la realizzazione di progetti digitali finanziati dal PNRR. L’accordo tra le parti prevede esclusivamente il rimborso dei costi complessivi sostenuti da Alpha per ciascun lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi, senza alcuna applicazione di un mark-up o margine aggiuntivo.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, ha fatto espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nella causa C-94/19), la quale ha stabilito che il distacco di personale deve essere considerato rilevante ai fini IVA quando sussiste un “nesso diretto” tra la prestazione (il distacco) e il corrispettivo (il rimborso dei costi). In altre parole, anche nel caso in cui il rimborso corrisponda esclusivamente ai costi effettivamente sostenuti, se le due operazioni (distacco e rimborso) si condizionano reciprocamente, l’operazione assume natura onerosa e, pertanto, è assoggettabile all’imposta sul valore aggiunto.

Un ulteriore elemento di rilevanza è rappresentato dall’introduzione dell’articolo 16-ter del Decreto Legge 131/2024, che ha abrogato l’articolo 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale modifica normativa ribadisce che il regime IVA si applica a tutti i contratti di distacco o prestito di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Per le operazioni concluse prima di tale data, è prevista una clausola di salvaguardia, che tutela i comportamenti adottati dai contribuenti in conformità alla precedente normativa nazionale o alla giurisprudenza europea, purché non siano intervenuti accertamenti definitivi.

In sintesi, la Risposta ad Interpello n. 38/2025 conferma che, per i contratti di distacco stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025, anche il mero rimborso dei costi – in assenza di margini o mark-up – configura un’operazione imponibile ai fini IVA. Questo orientamento è in linea con l’interpretazione della Direttiva IVA (2006/112/CE) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che considera rilevante ai fini impositivi il nesso diretto tra prestazione e corrispettivo, indipendentemente dall’entità del rimborso.

Si tratta di un chiarimento di notevole importanza per le aziende che operano distacchi di personale, sia a livello nazionale che transnazionale, in quanto definisce con precisione i criteri di assoggettabilità all’IVA in casi simili, evitando potenziali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Luigi Murgo
Luigi MurgoTax & Global Mobility Manager

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