
Retribuzioni convenzionali e mancato soggiorno: sentenza CGT Lombardia n. 589/2025
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sent. n. 589/2025 ha riconosciuto l’accesso alla retribuzione convenzionale a un lavoratore residente in Italia, formalmente distaccato in Francia, che ha prestato la propria attività da remoto dall’Italia a causa delle restrizioni pandemiche, non potendo dunque superare il requisito dei 183 giorni di soggiorno all’estero.
Secondo la CGT Lombardia, l’impossibilità di soggiornare all’estero è stata del tutto indipendente dalla volontà del lavoratore e va valutata alla luce del principio di inesigibilità del comportamento impossibile, richiamato dalla Corte nel passaggio:
“Essendo la permanenza del contribuente in Italia a partire dal febbraio 2020 dipesa non da una sua volontaria scelta, ma unicamente da una situazione eccezionale e imprevedibile, l’attività prestata dal contribuente a favore del datore di lavoro estero in regime di remote working nel corso del 2020 dovrà considerarsi, fini dell’art. 51, comma 8-bis, TUIR come svolta all’estero e ciò in applicazione del sopra richiamato principio di diritto in base al quale non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza alcuna responsabilità da parte di chi vi sia tenuto.”
Di conseguenza, l’attività prestata in remote working è stata considerata equivalente, ai fini fiscali, a quella prestata fisicamente all’estero.
Di segno opposto la posizione della CGT di primo grado di Roma (sent. n. 2214/2025), in allegato, secondo cui l’assenza del lavoratore dal Paese estero derivava da una scelta libera e non da un’effettiva impossibilità, precludendo quindi l’accesso al regime agevolato.
Ricordiamo che, secondo l’Agenzia delle Entrate (interpello 345/2021), anche nei casi in cui fossero in vigore accordi bilaterali (es. Italia-Francia sulla scia delle raccomandazioni OCSE del 3 aprile 2020), il mancato soggiorno estero esclude l’applicabilità delle retribuzioni convenzionali ai fini della normativa interna.
Implicazioni pratiche
Per i contribuenti che non hanno fruito del regime convenzionale nel 2020 a causa del mancato superamento dei 183 giorni per motivi legati alla pandemia, si apre la possibilità – se in situazioni simili a quella della sentenza lombarda – di presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2025 (ai sensi dell’art. 38 DPR 602/1973). Sebbene il quadro resti incerto in assenza di orientamenti consolidati o chiarimenti da parte dell’Agenzia, questa pronuncia apre la strada a una lettura più favorevole al contribuente nei casi di smart working imposto da cause di forza maggiore.











