
Regime impatriati: no alle agevolazioni per i tirocini retribuiti
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 152/2024, fornendo importanti chiarimenti riguardanti il regime fiscale per i lavoratori impatriati, soprattutto in relazione ai tirocini formativi svolti nell’ambito di programmi MBA. Secondo quanto stabilito, il beneficio fiscale non è applicabile ai cittadini italiani che rientrano in Italia per frequentare un MBA e che durante tale periodo svolgono un tirocinio formativo retribuito.
La questione è nata dal caso di un cittadino italiano residente all’estero dal maggio 2020 all’agosto 2023, il quale si è trasferito nuovamente in Italia per iscriversi a un MBA. Durante il periodo di studio, questa persona ha svolto un tirocinio formativo dal 10 giugno al 31 agosto 2024, ricevendo un’indennità di partecipazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante i tirocini curricolari siano considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, essi non soddisfano i requisiti per l’agevolazione fiscale prevista dal regime impatriati se derivano da attività formative.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che i tirocini formativi, essendo periodi di formazione e non veri e propri rapporti di lavoro, non possono beneficiare del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati, anche quando i tirocini sono remunerati (nonostante i compensi dei tirocini curricolari siano ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). L’intento dell’Agenzia è quello di riservare il beneficio fiscale ai redditi derivanti da un’attività lavorativa effettivamente svolta in Italia.
Questo chiarimento è particolarmente rilevante per coloro che rientrano in Italia con l’obiettivo di migliorare le proprie qualificazioni attraverso studi post-universitari e che successivamente iniziano una carriera professionale nel nostro Paese: di fatto, la posizione dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe limitare l’accesso al beneficio fiscale per questi individui, ponendo l’accento sul fatto che il regime impatriati deve essere applicato solo ai redditi derivanti da una prestazione lavorativa effettiva.
Per i professionisti e le aziende, è essenziale considerare queste disposizioni quando si pianificano percorsi di rientro e formazione, valutando attentamente le implicazioni fiscali e le opportunità di carriera post-formazione.











