
Regime impatriati: la CGT di Milano riconosce il beneficio anche nei casi di rientro post distacco
Con la sentenza n. 4039/2025, depositata il 17 ottobre 2025, la Sezione 17 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso di una contribuente italiana rientrata in Italia dopo un periodo di lavoro in Belgio, riconoscendole il diritto al regime agevolato per lavoratori impatriati.
La decisione si distingue per l’importante chiarimento sul concetto di residenza estera nei casi di rientro post distacco, superando un’interpretazione meramente formale del requisito dell’iscrizione all’AIRE.
Il caso
La contribuente aveva svolto per diversi anni attività lavorativa in Belgio nell’ambito di un distacco internazionale. Al rientro in Italia, aveva richiesto l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, ma l’Agenzia delle Entrate aveva negato il beneficio, sostenendo che la mancata iscrizione all’AIRE e la continuità del rapporto di lavoro con l’impresa italiana impedissero l’accesso all’agevolazione.
Nel corso del giudizio, la lavoratrice ha documentato di aver mantenuto la residenza fiscale in Belgio, presentando un certificato rilasciato dall’amministrazione fiscale belga e dimostrando di rispettare i criteri convenzionali di residenza previsti dall’art. 4 della Convenzione Italia–Belgio (durante il periodo estero la contribuente disponeva di abitazione permanente e del proprio centro degli interessi vitali in Belgio).
La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la residenza convenzionale all’estero, provata sulla base dei criteri OCSE, è idonea a soddisfare il requisito della pregressa residenza estera, anche in assenza di iscrizione all’AIRE.
Ha quindi riconosciuto il diritto all’applicazione del regime agevolato per impatriati e disposto il rimborso IRPEF richiesto dalla contribuente.











