
Regime agevolato per lavoratori impatriati: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti
Con la risposta all’Interpello n. 22/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione rilevante sulle condizioni di accesso al regime agevolato per i lavoratori impatriati, con particolare attenzione a chi svolge attività autonoma per l’ex datore di lavoro estero.
Il caso analizzato
L’istante, cittadina francese, ha lavorato in Italia fino al 2018, poi si è trasferita all’estero, prima in Belgio e poi in Svizzera, dove ha lavorato come Account Manager fino al 2024. Dopo il rientro in Italia con la famiglia, ha avviato un’attività di consulenza per lo stesso ex datore di lavoro svizzero, ponendo due quesiti all’Agenzia delle Entrate:
- Monocommittenza e regime agevolato: è possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale se il lavoratore impatriato presta attività solo per l’ex datore di lavoro?
- Residenza estera e mancata iscrizione AIRE: è sufficiente la residenza all’estero, anche senza iscrizione all’AIRE, per accedere al regime? (Quesito dichiarato inammissibile dall’Agenzia).
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato l’applicabilità del regime agevolato, precisando tuttavia che, in base all’art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 209/2023, il periodo minimo di residenza estera necessario in questi casi è di sei anni anziché tre. Questa condizione vale per tutti i lavoratori che, una volta rientrati in Italia, prestano attività per lo stesso soggetto per cui lavoravano all’estero, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
L’interpretazione dell’Agenzia potrebbe avere implicazioni più ampie del previsto. Infatti, il requisito dei sei anni di residenza estera potrebbe applicarsi non solo ai lavoratori autonomi in monocommittenza con l’ex datore di lavoro, ma anche a chi ha più committenti, qualora tra questi vi sia il precedente datore di lavoro estero. Questo vincolo impone scelte strategiche rilevanti: chi ha maturato meno di sei anni di residenza estera potrebbe trovarsi costretto a rinunciare a collaborare con il precedente datore di lavoro o a perdere l’agevolazione fiscale.











