
Nuovi frontalieri: introduzione dell’imposta sostitutiva del 25%
Il Decreto Omnibus (DL 9 agosto 2024, n. 113) ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2024, una nuova normativa riguardante i frontalieri con la Svizzera.
Nello specifico, i frontalieri non inclusi nel regime transitorio, potranno optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte già versate in Svizzera sui loro redditi da lavoro dipendente (l’imposta sostitutiva non viene calcolata direttamente sul reddito, ma sull’importo delle imposte pagate in Svizzera).
Per accedere a questa opzione, i lavoratori:
- devono risiedere in comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero, come specificato nell’Allegato B della procedura amichevole del 22 dicembre 2023;
- devono inoltre qualificarsi come frontalieri secondo l’Accordo del 23 dicembre 2020;
- devono aver svolto attività lavorativa in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, Ticino o Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, per un datore di lavoro residente o con una stabile organizzazione in Svizzera.
È inoltre necessario che i redditi siano stati tassati in Svizzera secondo i criteri previsti dall’accordo (art. 3)
L’opzione per l’imposta sostitutiva potrà essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi a partire dal 2024, con il versamento dell’imposta entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi. Anche in caso di scelta dell’imposta sostitutiva, i frontalieri saranno comunque tenuti a versare una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale alla Regione di residenza, sebbene tale importo sia detraibile nella misura del 20%. È importante sottolineare che, optando per questo nuovo regime opzionale, non si avrà diritto al credito d’imposta in Italia.
Questa nuova misura mira a rendere il carico fiscale dei nuovi frontalieri comparabile a quello dei “vecchi” frontalieri, che continueranno a beneficiare del regime di tassazione esclusiva in Svizzera.











