
Nulla osta entro 30 giorni per lavoratori formati all’estero e altamente qualificati: le novità della legge
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (Atto Camera 2655, già approvato dal Senato).
Il provvedimento introduce interventi significativi anche nell’ambito dell’immigrazione, con l’obiettivo di accelerare le procedure e rendere più efficiente l’ingresso di lavoratori stranieri qualificati.
Riduzione dei tempi per il nulla osta nei programmi di formazione all’estero
Per i lavoratori che hanno partecipato ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall’art. 23 del Testo Unico Immigrazione, il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro viene ridotto da 60 a 30 giorni.
La misura si integra con la recente estensione a 12 mesi del periodo utile per richiedere il visto d’ingresso dopo la conclusione del corso, introdotta con la conversione del DL 146/2025.
Semplificazione per i lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE)
Anche per i lavoratori altamente qualificati di cui all’art. 27-quater del TUI, titolari o richiedenti Carta Blu UE, i tempi vengono significativamente ridotti: il nulla osta dovrà essere rilasciato entro 30 giorni, rispetto ai precedenti 90.
Nuovi parametri sull’idoneità alloggiativa
Cambiano inoltre i riferimenti normativi per valutare l’idoneità dell’alloggio che il datore di lavoro deve garantire al lavoratore straniero.
I requisiti non rimandano più ai parametri minimi dell’edilizia residenziale pubblica, ma agli standard definiti dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, relativi ad altezze minime e condizioni igienico-sanitarie.
Restano invariati gli obblighi specifici indicati dall’art. 22, comma 2, lettera b) del Testo Unico.
Procedure semplificate per dormitori di cantiere e strutture ricettive
La riforma agevola inoltre la gestione delle situazioni abitative particolari:
- per i dormitori stabili di cantiere è sufficiente un’autocertificazione del datore di lavoro attestante la conformità ai requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008;
- se l’alloggio è fornito da un hotel o altra struttura ricettiva, ai fini dell’idoneità è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante, fermo restando il rispetto della normativa di settore a suo carico.











