
Novità sull’Accesso al Regime Impatriati: nesso causale non più necessario
Con la risposta a Interpello n. 66/2025, pubblicata il 6 marzo 2025, si segnala un importante cambio di orientamento dell’Agenzia delle Entrate. Fino a oggi, l’Agenzia subordinava l’applicazione del regime impatriati alla sussistenza del requisito del “collegamento funzionale” tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa anche se questa posizione, espressa in precedenti circolari (n. 17/2017 e n. 33/2020) non trovava conferma nel dettato normativo.
Nel caso specifico, un cittadino italiano residente all’estero a partire dal 2020, aveva fatto ritorno in Italia nel 2025 lavorando nei primi tre mesi dell’anno in regime di smart working per il datore di lavoro straniero. Con un’offerta di lavoro a tempo indeterminato in Italia da aprile 2025, ha presentato un interpello per verificare l’applicabilità del regime, posto che aveva mantenuto la residenza fiscale all’estero nei 3 anni precedenti alla riacquisizione di quella italiana (invece dei 6 o 7 anni richiesti dalla legge nel caso di rientro con lo stesso datore di lavoro estero o di uno ad esso collegato).
Con la risposta a interpello n. 66/2025, l’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che gli altri requisiti vengano soddisfatti (in breve: deve trattarsi di soggetto altamente qualificato o specializzato che mantenga la residenza in Italia almeno 4 anni e lavori prevalentemente in Italia) ha confermato la possibilità per il lavoratore di beneficiare del regime impatriati dal mese di aprile 2025 alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, precisando – testuale – che “non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ”funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente ”regime speciale per lavoratori impatriati”.
È stato inoltre chiarito che per i primi tre mesi – alle dipendenze del datore di lavoro estero – il contribuente andrà tassato per intero in quanto non risulta soddisfatto il requisito temporale della residenza estera per almeno 6 anni.
La decisione dell’autorità fiscale rappresenta una novità significativa rispetto alla visione precedente, poiché ammette la possibilità di accedere al beneficio fiscale a tutti coloro che rispettino i requisiti previsti dalla legge anche in un momento successivo al trasferimento in Italia e senza la necessità che, in tal senso, vi sia un “collegamento funzionale” tra quest’ultimo evento e l’inizio del lavoro nel nostro Paese.











