
Accesso al regime impatriati – Ordinanza 15234 Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che è possibile accedere al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati anche in assenza della preventiva richiesta al datore di lavoro. In particolare, viene riconosciuta la possibilità per il contribuente di beneficiare dell’agevolazione direttamente tramite la dichiarazione dei redditi o, in alternativa, attraverso un’istanza di rimborso secondo l’art. 38 del DPR 602/73.
La vicenda riguardava un cittadino statunitense trasferitosi in Italia nel 2018 per lavorare come quadro in una società italiana. Il contribuente aveva autonomamente applicato il beneficio in dichiarazione, ma l’Amministrazione finanziaria ne aveva contestato la validità, sostenendo la mancata opzione nei termini indicati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2017. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale provvedimento si riferiva esclusivamente ai cosiddetti “contro-esodati” rientrati entro il 2015 e non ai nuovi impatriati disciplinati dal D.Lgs. 147/2015.
Principi affermati dalla Corte
La Cassazione ha sostanzialmente confermato la sentenza favorevole di secondo grado, sottolineando che non esiste una decadenza automatica per chi non presenta la richiesta tramite il datore, purché siano rispettati i requisiti sostanziali. Il riferimento alla circolare 14/E del 2012 – sebbene riferita a una diversa normativa – viene usato per sostenere la validità dell’istanza di rimborso anche senza l’opzione formale. Inoltre, viene osservato che il DM attuativo del 2016 prevede la perdita dell’agevolazione solo in caso di permanenza in Italia inferiore a due anni, senza richiedere altri adempimenti formali.
Questa nuova ordinanza si collega idealmente a una precedente decisione della Suprema Corte (n. 34655 del 27 dicembre 2024), che aveva già ammesso il rimborso per i lavoratori in possesso dei requisiti anche senza richiesta al datore. Tuttavia, con la pronuncia del 2025 si fa un passo avanti, correggendo l’interpretazione più rigida dell’ordinanza precedente, che sembrava escludere i lavoratori rientrati dopo aprile 2019 a causa del comma 5-ter dell’art. 16, non applicabile al caso specifico.
In definitiva, la Corte ha stabilito che ciò che conta è la presenza dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente nei singoli anni d’imposta, mentre l’assenza di adempimenti formali, come la richiesta al datore, non può precludere l’accesso al beneficio. Questo principio potrebbe orientare l’interpretazione giurisprudenziale futura, rendendo meno rigida l’applicazione del regime degli impatriati.











