
Distacchi in Italia: obblighi semplificati
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha annunciato un’iniziativa di semplificazione che mira a ridurre gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi coinvolti nel distacco transnazionale di personale in Italia.
In Risposta alla richiesta del Dipartimento Politiche Europee – Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali – l’Ispettorato nazionale del Lavoro con nota prot. n.2401 del 20 dicembre 2023 fornisce chiarimenti importanti in merito agli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione.
Questa iniziativa congiunta di Ispettorato e Ministero del Lavoro offre un notevole beneficio alle aziende, alleggerendo gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi esteri e consentendo una maggiore flessibilità nella gestione del personale distaccato in Italia. Infatti, le semplificazioni riguardano:
- Conservazione Documentazione in Lingua Italiana (articolo 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs 136/2016): durante il periodo di distacco, le aziende distaccanti devono conservare la documentazione essenziale, compreso il contratto di lavoro, in lingua italiana. La nuova comunicazione dell’INL consente la messa a disposizione della documentazione su richiesta degli organi di vigilanza, senza la necessità di tenerla fisicamente in loco per l’intero periodo di distacco.
- Designazione di un Referente in Italia (articolo 10, comma 3, lettera b) D.Lgs. 136/2016): le aziende devono designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Il referente non è obbligato a essere fisicamente presente in Italia, risultando sufficiente la sua domiciliazione in Italia.











