
Attività lucrative di breve durata in Svizzera
Analogamente a quanto accade negli altri Stati europei, anche in Svizzera si registra un progressivo incremento del numero di lavoratori inviati temporaneamente per lo svolgimento di prestazioni di servizi. Un numero sempre maggiore di imprese sceglie infatti di distaccare i propri dipendenti per brevi periodi sul territorio elvetico, con l’obiettivo di eseguire attività specifiche richieste da clienti locali. Alla luce di questo fenomeno in continua espansione, sono state introdotte normative specifiche volte a regolamentare il distacco dei lavoratori e a garantirne una tutela adeguata, assicurando condizioni lavorative e retributive equiparabili a quelle riconosciute ai lavoratori svizzeri. Tra le disposizioni attualmente in vigore, particolare rilievo assume il Posting of Workers Act, entrato in vigore nell’aprile 2017. Questa legge impone ai datori di lavoro stranieri l’obbligo di rispettare le condizioni minime previste dalla legislazione federale svizzera e dai contratti collettivi applicabili nel Paese.
In primo luogo, la normativa svizzera stabilisce che le prestazioni di servizi da parte di lavoratori distaccati provenienti dall’UE/ AELS, possano essere effettuate per un periodo massimo di 3 mesi o 90 giorni nell’arco di un anno civile. Al termine di tale periodo, per poter proseguire l’attività lavorativa sul territorio svizzero, sarà necessario – oltre all’invio della notifica preventiva – presentare apposita richiesta di rilascio di un permesso di lavoro per cittadini stranieri presso l’autorità cantonale competente del luogo in cui verrà eseguita la prestazione.
Nel caso la prestazione di servizi abbia una durata complessiva inferiore a 8 giorni, non sussiste l’obbligo né di notifica preventiva né di richiesta di permesso. Tuttavia, tale esenzione non si applica ad alcuni settori specifici, per i quali la normativa prevede l’obbligo di notifica alle autorità competenti sin dal primo giorno di attività. Pertanto, è fondamentale analizzare con attenzione ciascun caso concreto, al fine di garantire il pieno rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
La normativa prevede, inoltre, che tra la data di invio della notifica e l’inizio della prestazione di servizi debba intercorrere un periodo di preavviso minimo di 8 giorni. Fanno eccezione i casi di intervento d’emergenza, per i quali è consentito l’invio di personale in territorio svizzero senza il rispetto del suddetto termine, a condizione che siano soddisfatti i requisiti espressamente previsti dalla normativa svizzera in materia di distacco. Possono inoltre sussistere ulteriori situazioni eccezionali, purché ricorrano criteri specifici stabiliti dalla normativa vigente.
La prestazione di servizi in Svizzera può avere inizio esclusivamente dopo che la notifica, trasmessa tramite l’apposito portale, sia stata esaminata e approvata dalle autorità competenti. Il rilascio della conferma è subordinato alla regolarità formale della notifica e alla completezza della documentazione eventualmente trasmessa.











