Distacco
Distacco
L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30, comma 1 D. Lgs. 276/2003). In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco modifica solamente le modalità esecutive dell’obbligazione di lavoro gravante sul dipendente, il quale sarà chiamato a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo di tempo limitato, presso la sede dell’impresa distaccataria.
In caso di distacco è opportuno fare molta attenzione all’aspetto contrattuale, in quanto si deve redigere un accordo fra le società interessate in cui vengono regolati anche i processi di riaddebito dei costi e un contratto di distacco fra l’originario datore di lavoro e il dipendente in cui vengono definite tutte le questioni attinenti il rapporto di lavoro.

