TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI
Attuate le nuove direttive europee. Con tempistiche snelle e una procedura semplificata, il distacco diventa più veloce.
di Valentina Bilotta
In Italia dallo scorso febbraio è più veloce l’ingresso di lavoratori qualificati nell’ambito di trasferimenti intra-societari. Questo grazie al D.Lgs. 253 del 29 dicembre 2016 e alla recente circolare attuativa. Il decreto ha modificato infatti il D. Lgs. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione), inserendo gli art 27 quinquies e sexies e sopprimendo in particolare l’art 27 lett g (distacco per adempimento di funzioni specifiche) e l’art 27 lett f punto b (distacco per addestramento professionale).
Il tutto in attuazione della direttiva 2014/66/UE “sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari”.
Tra gli obiettivi del provvedimento, come spiega il governo, “vi è l’introduzione di definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per le categorie indicate”. Di notevole interesse le tempistiche concesse allo sportello unico, che dovrà rispondere entro 45 giorni dall’invio dell’apposito modulo online di richiesta rilascio nullaosta. Ai fini dell’attuazione del Decreto, il 9 febbraio 2017 è stata pubblicata la Circolare contenente le istruzioni operative.
Ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari (art 27 quinquies)
L’art 27 quinquies prevede l’ingresso in Italia di personale extracomunitario che debba svolgere nel nostro territorio prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi.
Per trasferimento temporaneo si intende il distacco temporaneo di uno straniero che ha in corso un rapporto di lavoro con l’azienda estera (extra UE) da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento. La norma specifica che tali disposizioni si applicano agli stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell’Unione Europea al momento della domanda di ingresso e agli stranieri che sono già stati ammessi nel territorio di un altro Stato membro. In entrambi i casi, la richiesta di rilascio nullaosta potrà essere presentata qualora lo straniero debba soggiornare in Italia in qualità di:
§ Dirigente
§ Lavoratore specializzato in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, valutate anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata inclusa un’adeguata esperienza professionale per un tipo di lavoro che richiede -per lo svolgimento di attività NON regolamentate- il possesso di conoscenze tecniche specifiche, mentre nel caso di Professioni Regolamentate l’appartenenza ad un albo professionale. Le amministrazioni si avvarranno del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework) per l’apprendimento permanente che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.
§ Lavoratori in formazione, cioè titolari di un diploma universitario che sono distaccati ai fini di sviluppo carriera o per l’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e sono retribuiti durante il distacco.
I commi 2 e 3 dell’art 27 quinquies, in forza dell’applicazione dell’art 2359 del codice civile (società controllate e società collegate) specificano quali debbano essere i legami societari tra impresa distaccante e impresa distaccataria italiana.
La circolare di febbraio e le disposizioni attuative
La circolare Ministeriale 9 febbraio 2017 specifica che per impresa ospitante italiana si intende:
Società controllata o società collegata come previsto dal codice civile art 2359
Sede, filiale o rappresentanza in Italia dell’Impresa da cui dipende il lavoratore trasferito
O impresa appartenente allo stesso gruppo o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia
Al comma 5 si specifica che lo sportello unico a cui inviare telematicamente la richiesta di rilascio nullaosta è quello in cui ha sede legale l’entità ospitante. Da verificare se sarà competente, come negli altri casi dell’art 27, lo sportello unico dove si svolge effettivamente l’attività lavorativa. Di seguito i principali requisiti che devono essere rispettati:
§ Impresa distaccante straniera e distaccataria italiana devono appartenere alla stessa impresa o gruppo di imprese (la dimostrazione del legame deve avvenire tramite documenti ufficiali);
Esperienza pregressa del lavoratore da distaccare o nell’azienda straniera distaccante o in un’azienda appartenente allo stesso gruppo di un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data di trasferimento intra-societario
Essere in possesso di un contratto di lavoro o lettera di distacco riportante:
- Estremi anagrafici lavoratore da distaccare;
- Durata del distacco e ubicazione della società distaccante;
- Posizione ricoperta in Italia dal lavoratore straniero (Dirigente o lavoratore specializzato o lavoratore in formazione);
- Se professioni NON regolamentate, possesso delle relative qualifiche come indicato nel comma 1 art 27 quinquies (qualifica di dirigente, esperienza professionale e conoscenze specialistiche per i lavoratori specializzati e titolo di studio per i lavoratori in formazione);
- Se professioni Regolamentate possesso dei requisiti autorizzativi previsti dall’albo di appartenenza;
- Indicazione della RAL e altre condizioni di lavoro previste durante il distacco.
Se il lavoratore viene distaccato per motivi formativi si dovranno inserire:
le indicazioni del piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi e le condizioni di svolgimento della formazione;
l’ indicazione che il lavoratore al termine del distacco lascerà il territorio italiano per far ritorno nel Paese terzo;
l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali (in presenza di accordo in materia di sicurezza sociale si dovrà allegare apposito attestato previdenziale).
La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati mentre è di 1 anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda di ingresso per lo stesso lavoratore devono intercorrere almeno 3 mesi.
Una volta ottenuto il nullaosta e fatto ingresso in Italia con apposito visto per lavoro, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno ICT che avrà una durata pari a quella del trasferimento intra-societario e potrà essere rinnovato nei limiti della durata massima dei 3 anni di distacco previsti dalla normativa.
Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra societario ICT rilasciato da altro Stato membro (art 27 sexies)
I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato da uno Stato membro possono, in virtù di tale permesso e di un documento di viaggio valido, entrare, soggiornare e lavorare in Italia. La direttiva comunitaria e il relativo decreto di applicazione in Italia distinguono la mobilità di brevedurata dalla mobilità di lunga durata.
Il comma 1 prevede la mobilità di breve durata che consente allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno ICT (ancora in corso di validità) rilasciato da altro Stato membro di soggiornare e lavorare in Italia per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni.
Il comma 2 prevede la mobilità di lunga durata che prevede il soggiorno e lo svolgimento di attività lavorativa in Italia per un periodo superiore ai 90 giorni nell’arco dei 180 esclusivamente previo rilascio del nullaosta come previsto dall’art 27 quinquies.
In entrambi i casi, allo straniero è consentito l’ingresso in Italia in esenzione di visto. In caso di richiesta di nullaosta (mobilità di lunga durata) entro 8 giorni lavorativi dal rilascio del nullaosta lo straniero dovrà dichiarare allo sportello unico competente la propria presenza nel territorio nazionale ai fini della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Come previsto dal comma 11 dell’art 27 sexies, nelle more del rilascio del nullaosta e della consegna del permesso di soggiorno ICT lo straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiesta solo qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dall’altro Stato membro sia ancora in corso di validità.