Doppia tassazione e credito d'imposta

Vittorio de Chaurand - Direttore Tecnico ECA Italia - illustra le novità e le soluzioni suggerite da ECA Italia circa l'utilizzo del credito d'imposta per attenuare la doppia tassazione sui redditi degli espatriati

Com'è ben noto ai lavoratori italiani che operano all'estero, la nostra normativa fiscale può assoggettare i loro redditi da lavoro – già soggetti all'imposta estera – a una seconda tassazione in Italia. È sufficiente che, indipendentemente dalla durata del proprio impegno all'estero, impegno che può protrarsi anche per diversi anni, abbiano mantenuto in Italia il centro dei propri interessi familiari e sociali.
Una condizione decisamente penalizzante. Che, fra l'altro, non ha confronto con quanto accade ai lavoratori espatriati di molti Paesi europei con i quali l'Italia è in qualche modo in concorrenza: costoro, infatti, qualora il lavoro all'estero si protragga per durate minime opportunamente stabilite, sono esentati da imposte in patria.
Un'attenuazione di tale situazione, altrimenti insostenibile, si realizza (o meglio: si dovrebbe realizzare) mediante il credito d'imposta, come noto, un abbattimento dell'imposta italiana ottenuta documentando quanto sullo stesso reddito si sia pagato all'estero. Ma questo recupero può avvenire anche con forte ritardo, quando cioè l'imposta estera è stata pagata a titolo definitivo e non a titolo di semplice anticipazione. 
In questa situazione numerosissime aziende intervengono in tempo reale, nonostante il forte onere che questo comporta, per risolvere il problema del disagio finanziario sopportato dal lavoratore. La soluzione adottata è solitamente quella di coprire la tassazione italiana (la seconda tassazione, cioè) mediante l'erogazione di un prestito, prestito che sarà restituito dal lavoratore nel momento in cui quest'ultimo otterrà il credito di imposta per le somme pagate all'estero.
Ai fini della fruizione del credito di imposta (e quindi anche della restituzione da parte del lavoratore delle somme anticipate dall'azienda) fino a oggi molte aziende hanno preferito indirizzare i propri dipendenti distaccati all'estero all'utilizzazione del modello 730.
Interessante notare, per inciso, che per effetto della risoluzione 48/E dell'8 luglio 2013, il credito d'imposta recuperabile è stato ridotto e reso assai più complesso da calcolare. L'imposta estera detraibile deve essere infatti ridotta rapportando l'imponibile italiano (imponibile che, quando si lavora all'estero, è calcolato in modo semplificato su una base convenzionale) all'imponibile italiano che sarebbe stato tassato in Italia se il lavoratore in Italia fosse rimasto. Ovvero: proprio nel modo assai più complesso che con la base convenzionale il legislatore dell'epoca aveva voluto evitare.
Non saremo noi a sottolineare la singolarità di questo calcolo. Ma tutto ciò è ancora poco in rapporto a quanto il legislatore italiano ha inteso fare con la Legge di Stabilità 2014. A partire dalla prossima stagione fiscale, infatti, si dovrà tenere conto che i Modelli 730 con importi a credito superiori a Euro 4.000 (salvo pochi casi) saranno sottoposti a controlli preventivi dall'Agenzia delle Entrate. Il rimborso del credito sarà erogato direttamente dalla stessa Agenzia e non più dal sostituto d'imposta con i conguagli per assistenza fiscale che hanno luogo a luglio di ogni anno. Per il rimborso si dovrà attendere il successivo mese di dicembre.
Tale situazione, a dire il vero, non tocca le fattispecie in cui lavoratori e aziende – seguendo le indicazioni che ECA Italia ed EKS hanno sempre dato in materia di fiscalità all'estero – abbiano fatto ricorso alla possibilità, prevista dall'art. 23, comma 3, del DPR n. 600/73, di riconoscere direttamente in sede di conguaglio di fine anno il credito di imposta per le imposte pagate all'estero dai propri dipendenti. E ciò al fine proprio di evitare al lavoratore di dover presentare la dichiarazione o il 730 al solo scopo di fruire del credito in oggetto. Ovviamente questo impegna la responsabilità dell'azienda ai fini del calcolo del credito d'imposta, cosa che comunque ECA Italia ed EKS hanno sempre saputo garantire ai propri clienti.
Con le novità in materia di rimborso del credito da 730, è probabile che aumenti il numero delle aziende che vorranno gestire il recupero del credito d'imposta attraverso lo strumento del conguaglio di fine anno sia per i minori tempi che potrebbe presentare, in questa ipotesi, la restituzione del credito, sia per garantire la piena rispondenza dell'operazione a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate in materia di calcolo del credito e di documentazione delle imposte pagate, sia, infine, ma non da ultimo, perché, in questo caso, l'operazione viene effettuata sotto il pieno controllo aziendale. Fatto, quest'ultimo, assai importante per regolare tempi e modi della restituzione del prestito alle aziende che l'hanno concesso. 
Prendiamo quale esempio il caso di un dipendente espatriato, soggetto in Italia alle ritenute fiscali sulla base dell'imponibile convenzionale, che abbia prestato la propria attività lavorativa all'estero nel corso del 2014 in uno Stato dove è previsto un sistema di trattenute a titolo d'imposta sulle remunerazioni dei lavoratori dipendenti.
In tale situazione, il credito d'imposta potrà essere riconosciuto nel corso delle operazioni di conguaglio relative allo stesso 2014, operazioni che possono essere effettuate non oltre il 28 febbraio 2015, in quanto non sarà necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato straniero. In una situazione come quella descritta, l'utilizzo del conguaglio di fine anno determinerebbe uno scarto temporale (a favore del conguaglio) di almeno un anno rispetto all'ipotesi in cui il credito venisse invece recuperato in via ordinaria attraverso la dichiarazione dei redditi.
Da notare infine che il conguaglio di fine anno non è prerogativa del solo datore di lavoro italiano che distacchi all'estero il proprio dipendente, ma può anche essere operato dal datore di lavoro estero quando impieghi personale italiano in Paesi non legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale. In questo caso il datore di lavoro è, come noto, anche sostituto d'imposta in Italia, seppure attraverso il proprio rappresentante previdenziale italiano. Questa è l'esperienza che ogni anno fanno ECA Italia ed EKS per i clienti esteri che rappresentano.