Cassazione - ordinanza della n. 24972/2026
Tax|1 Ottobre 2026|

Residenza fiscale e quadro RW prima del 2024: l’ordinanza della Cassazione n. 24972/2026

Con l’ordinanza n. 24972/2026 la Corte di cassazione conferma che, fino al 2023, l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente bastava a fondare la residenza fiscale in Italia. L’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW vale anche per le somme già tassate.

Nel regime anteriore al 2024, la residenza fiscale delle persone fisiche discende dall’iscrizione anagrafica per la maggior parte del periodo d’imposta, indipendentemente dal luogo in cui si trovi il centro degli interessi del contribuente. Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 24972, pubblicata il 3 settembre 2026, che chiarisce anche la natura autonoma dell’obbligo di indicare nel quadro RW le attività finanziarie detenute all’estero.

Il caso: sanzioni per omessa compilazione del quadro RW

L’Agenzia delle Entrate aveva sanzionato una contribuente per l’omessa compilazione del quadro RW nei periodi d’imposta dal 2008 al 2010. La contribuente, sposata con un residente nella Repubblica di San Marino e titolare di un permesso di soggiorno permanente, lavorava dal 2007 presso un istituto sammarinese, ma non aveva mai trasferito la residenza anagrafica né si era iscritta all’AIRE. Le somme detenute all’estero provenivano in parte dalla vendita di un immobile in Italia e dal trattamento di fine servizio INPDAP, già tassato in Italia. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, riformando la decisione di primo grado, aveva fatto prevalere la residenza di fatto sul dato formale.

Residenza fiscale: l’iscrizione anagrafica preclude ogni accertamento

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Amministrazione finanziaria. L’articolo 2, comma 2, del Tuir, nella formulazione allora vigente, prevedeva tre criteri alternativi: l’iscrizione anagrafica, di natura formale, e il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, di natura sostanziale. In linea con l’orientamento consolidato, la Corte ha ribadito che l’iscrizione anagrafica preclude ogni ulteriore accertamento e che il trasferimento all’estero non rileva fino alla cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.

La pronuncia riguarda però la sola normativa interna. Per le annualità in esame non era applicabile la Convenzione tra Italia e San Marino, entrata in vigore nel 2013, e non risulta prodotto un certificato di residenza fiscale sammarinese. Non se ne possono quindi trarre conclusioni sui casi di doppia residenza regolati dalle norme convenzionali.

Quadro RW e monitoraggio fiscale: irrilevante la precedente tassazione

Secondo la Corte, l’obbligo previsto dall’articolo 4 del Dl 167/1990 non mira ad accertare un debito d’imposta, ma a consentire il monitoraggio fiscale dei flussi finanziari da e verso l’estero. Sono pertanto irrilevanti sia la provenienza italiana delle attività finanziarie detenute all’estero sia la loro precedente tassazione. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa decisa nel merito, con il rigetto del ricorso della contribuente.

La nuova residenza fiscale dal 2024

Il principio vale per le annualità fino al 2023. Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 209/2023, l’iscrizione anagrafica costituisce una presunzione relativa, superabile con prova contraria, mentre assumono rilievo autonomo la residenza civilistica, il domicilio, inteso come luogo delle principali relazioni personali e familiari, e la presenza fisica in Italia, computando anche le frazioni di giorno. Il formalismo confermato dall’ordinanza non può dunque essere esteso automaticamente ai periodi d’imposta successivi.

Luigi Murgo
Luigi MurgoTax & Global Mobility Manager

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