Procedure d’ingresso semplificate per gli investitori stranieri.
Anche l’Italia ha deciso di dotarsi di un cosiddetta “golden visa” che fornisce una via d’entrata facilitata nel nostro Paese a soggetti in grado di investire
di Lorenzo Zanoni
Al pari di molti governi europei, anche l’Italia ha deciso di dotarsi di un cosiddetta “golden visa” ovvero di uno strumento legislativo che permetta un ingresso facilitato a soggetti in grado di investire in Italia somme di dire denaro con lo scopo di attrare nei confini nazionali capitali e investimenti provenienti dall’estero.
Sulla scia di altre iniziative del legislatore volte a migliorare la competitività e l’attrattività italiane agli occhi di aziende e investitori esteri – quali le agevolazioni fiscali introdotte dal decreto internazionalizzazione e le modifiche al Testo Unico sull’immigrazione previste dal recente decreto legislativo n 253 del 29 dicembre 2016 riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti o lavoratori specializzati nell’ambito di trasferimenti intra-societari (vedi approfondimento alle pagine 4 e 5, ndr)– nel disegno legge di Bilancio 2017 all’articolo 22, riguardante le Misure per l’attrazione degli investimenti, è stata introdotta una disciplina ad hoc all’interno del Testo Unico sull’Immigrazione attraverso l’inserimento dell’articolo 26bis.
Tale articolo consente l’ingresso e il soggiorno nello Stato – e pertanto il rilascio di un permesso di soggiorno – al di fuori delle quote stabilite annualmente ai cittadini extracomunitari che intendono effettuare:
- un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, che devono essere mantenuti per almeno due anni;
- un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni;
- una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Ciò detto, ai cittadini stranieri viene richiesto anche di dimostrare di essere i titolari effettivi degli importi sopraindicati, assumersi l’impegno formale – in forma a scritta – a investire gli importi o a effettuare le donazioni entro un periodo di tempo non superiore ai 3 mesi dal loro effettivo ingresso in Italia.
Per l’accertamento della sussistenza dei requisiti a cui si subordina il rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero interessato a investire in Italia dovrà seguire una procedura che verrà individuata attraverso uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Lo straniero sarà comunque chiamato a dimostrare, attraverso apposita documentazione, non solo la disponibilità dei fondi e la possibilità a trasferirli nel nostro Paese, ma anche la loro liceità, oltre che a fornire una descrizione delle beneficiario dell’investimento o della donazione filantropica.
Al soggetto titolare di un visto per investitori potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno biennale, recante la dicitura “per investitori”, prorogabile per un periodo di ulteriori 3 anni qualora le autorità valutino positivamente la documentazione comprovante che la somma da destinare a investimenti o donazioni filantropiche è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari individuati dalla legge. Parallelamente, lo stesso permesso di soggiorno potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora venga accertato il venir meno di uno qualsiasi dei requisiti. Da ultimo, la stessa norma stabilisce che allo straniero sarà data la possibilità di essere accompagnato in Italia dai propri familiari aventi diritto al ricongiungimento attraverso il rilascio, prima di un visto e poi di un permesso di soggiorno, per motivi familiari.