IVIE immobili - Regno Unito
Tax|1 Ottobre 2026|

IVIE sugli immobili nel Regno Unito: la Corte Tributaria di Como solleva dubbi e si rivolge alla Corte di Giustizia UE. Verso il rimborso?

Il calcolo dell’imposta sugli immobili esteri post-Brexit è sotto la lente d’ingrandimento della giustizia tributaria. Sotto accusa la disparità di trattamento tra Paesi UE ed extra-UE, potenzialmente in contrasto con la libera circolazione dei capitali. Ecco cosa cambia per i contribuenti.

Una recente ordinanza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Como ha acceso i riflettori su una delle questioni più spinose per i contribuenti italiani proprietari di case all’estero: il calcolo dell’IVIE per gli immobili situati nel Regno Unito.

Con il provvedimento in questione, si sono sollevati forti dubbi sulla legittimità del diverso criterio di calcolo applicato dopo la Brexit, decidendo di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE

IVIE post-Brexit: perché il calcolo è contestato

Per comprendere la portata dell’ordinanza, è necessario analizzare come viene determinata la base imponibile dell’IVIE (l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). La normativa italiana applica attualmente due binari differenti a seconda della localizzazione dell’immobile:

  • Immobili nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE): si utilizza il valore catastale o il valore fiscale previsto dalla normativa locale (se disponibile).
  • Immobili nei “Paesi Terzi” (extra-UE): si assume, in via generale, il costo di acquisto documentato o, in mancanza, il valore di mercato.

Dal 1° gennaio 2021, a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le proprietà britanniche sono transitate nel secondo regime. Il risultato? Un aggravio fiscale spesso sensibile, soprattutto nei casi in cui il prezzo di acquisto storico dell’immobile risulti nettamente superiore al valore fiscale locale utilizzato ai fini della Council Tax britannica.

Il rinvio alla Corte di Giustizia UE: il caso del contribuente

L’ordinanza (n. 74/1/26 del luglio 2026) nasce dall’istanza di un contribuente che ha chiesto il rimborso della maggiore IVIE versata per gli anni d’imposta dal 2021 al 2023.

Di fronte alla richiesta, il giudice di Como ha sospeso il procedimento e ha formalizzato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La domanda posta ai giudici di Lussemburgo è se il diverso trattamento riservato agli immobili nei Paesi extra-UE sia compatibile con l’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Tale articolo, infatti, vieta non solo le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, ma anche quelli tra Stati membri e Paesi terzi.

Le motivazioni della Corte Tributaria

Secondo il Collegio tributario di Como, l’obbligo di utilizzare il costo di acquisto (anziché il valore fiscale locale) per gli immobili nel Regno Unito:

  1. Rende meno attraente l’investimento immobiliare oltremanica, creando una discriminazione indiretta.
  2. Non sembra giustificata dall’esigenza di contrastare l’evasione o di effettuare controlli fiscali, dal momento che tra l’Italia e il Regno Unito sono pienamente operativi accordi internazionali per lo scambio di informazioni.
Rimborso IVIE: cosa possono fare i contribuenti?

La palla passa ora alla Corte di Giustizia UE, che non si è ancora pronunciata. Di conseguenza, non è possibile affermare con certezza che la normativa italiana sia illegittima, né che il rimborso spetti in via automatica.

Tuttavia, l’ordinanza offre un importante spunto di tutela per i contribuenti. Cosa fare nell’attesa?

  • Presentare istanza di rimborso: Avanzare richiesta all’Agenzia delle Entrate è la strategia consigliata per preservare la propria posizione e interrompere i termini di decadenza, in attesa del verdetto europeo.
  • Attenzione al silenzio-rigetto: L’Agenzia delle Entrate potrebbe respingere l’istanza in autotutela o in sede di verifica. In tal caso, sarà necessario valutare l’avvio di un contenzioso tributario, forte del precedente e del rinvio pregiudiziale in corso.
Oltre il Regno Unito: gli effetti su altri Paesi extra-UE

Le considerazioni espresse dalla Corte di Como non riguardano esclusivamente il Regno Unito. I principi giuridici sollevati potrebbero assumere un rilievo sistemico anche per gli immobili situati in altri Stati extra-UE.

Il requisito fondamentale affinché la tesi del rimborso possa essere applicata altrove è la presenza di due condizioni:

  1. L’esistenza di un valore fiscale locale comparabile a quello catastale.
  2. La presenza di adeguati strumenti di cooperazione internazionale (accordi contro le doppie imposizioni o convenzioni per lo scambio di informazioni) tra il Paese terzo e l’Italia.

Si profila quindi uno scenario di potenziale rideterminazione del carico fiscale per gli investitori immobiliari internazionali, in attesa che la Corte di Giustizia UE faccia chiarezza sui confini della libera circolazione dei capitali.

Luca Menne
Luca MenneSenior Tax Consultant

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