
Italia e Albania: firmato il nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale
Il disegno di legge A.C. 1916 approvato dal Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024, mira a ratificare e dare esecuzione all’Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. Il testo si inserisce in un contesto di consolidate relazioni bilaterali e di forte integrazione economica, con il sostegno italiano all’adesione dell’Albania all’Unione europea.
Obiettivi dell’Accordo
L’Accordo disciplina il coordinamento delle prestazioni previdenziali (pensioni, disoccupazione, malattia e maternità) per i lavoratori che abbiano svolto attività subordinate o autonome nei due Paesi. È previsto un successivo negoziato tecnico-amministrativo tra il Ministero del Lavoro italiano e l’INPS, con le controparti albanesi, per rendere operativo l’accordo.
Contesto politico ed economico
L’Albania, candidata all’ingresso nell’UE dal 2014, ha ufficialmente avviato i negoziati di adesione nel 2022. La cooperazione bilaterale si fonda su relazioni politiche stabili, crescenti scambi commerciali e una forte presenza imprenditoriale italiana in Albania: nel 2022 l’Italia era il quarto investitore estero (1,2 miliardi €), mentre nel primo trimestre 2023 è salita al secondo posto. Con 2.875 imprese registrate, l’Italia rappresenta oltre il 43% delle aziende straniere in Albania, attive soprattutto nei settori tessile, energetico, agroalimentare e bancario.
Struttura dell’Accordo
Composto da 31 articoli e un allegato sui dati personali, l’Accordo è articolato in cinque titoli:
- Disposizioni generali (Titolo I) – Definisce l’ambito soggettivo e oggettivo dell’accordo, includendo cittadini, rifugiati e apolidi che abbiano lavorato nei due Paesi. È sancito il principio di parità di trattamento e il criterio della legislazione del Paese in cui si svolge l’attività lavorativa, con eccezioni per casi specifici (distacchi, diplomatici, personale navigante).
- Legislazione applicabile (Titolo II) – Stabilisce le regole per l’applicazione della legge previdenziale, prevedendo eccezioni per lavoratori distaccati, trasportatori, marittimi e personale diplomatico, con la possibilità di deroghe concordate tra le autorità competenti.
- Prestazioni specifiche (Titolo III) – Regola il diritto alle pensioni, includendo i principi di totalizzazione dei periodi assicurativi e calcolo pro-rata. È previsto il diritto all’integrazione al trattamento minimo solo per i residenti nel Paese erogante. L’articolo 18 estende il diritto alla disoccupazione includendo i periodi lavorati nell’altro Stato, purché l’ultima contribuzione sia stata effettuata nel Paese da cui si richiedono le prestazioni.
- Disposizioni amministrative (Titolo IV) – Prevede intese tra autorità competenti per l’attuazione dell’Accordo, lo scambio di informazioni, l’assistenza amministrativa, il riconoscimento reciproco di documenti e l’esenzione da imposte per atti e certificazioni. Include norme su modalità di comunicazione, pagamento delle prestazioni, recuperi di somme indebite e protezione dei dati personali.
- Disposizioni transitorie e finali (Titolo V) – L’Accordo si applicherà a tutte le domande presentate dalla sua entrata in vigore, includendo anche i periodi assicurativi precedenti, ma senza effetti retroattivi sulle prestazioni. L’efficacia è subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica e all’approvazione dell’intesa amministrativa.
Contenuto del disegno di legge
Il disegno si articola in 4 articoli:
- Autorizzazione alla ratifica dell’Accordo (art. 1) e sua esecuzione (art. 2).
- Disposizioni finanziarie (art. 3), con una stima di spesa per prestazioni pensionistiche che parte da 10,7 milioni € nel 2024, fino a 23,4 milioni € annui dal 2032, coperti con risorse esistenti e fondi speciali.
- Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 4).
Quadro normativo
La proposta si inquadra nelle competenze statali esclusive ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. a) della Costituzione, riguardanti politica estera e rapporti internazionali. Alla proposta sono allegate relazioni tecnica, illustrativa e normativa, nonché la dichiarazione di esclusione dall’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).










