Sicurezza sociale ed espatrio: in Giappone, Turchia e Israele si cambia  - di F.R. Rotella, International HR Senior Consultant Eca Italia

Finalmente buone notizie! Non potrei immaginare di iniziare questo breve articolo in modo diverso, l'esclamazione è d'obbligo: le aziende italiane che inviano personale all'estero saranno felici di sapere che "finalmente" importanti novità normative semplificheranno e velocizzeranno alcuni aspetti amministrativi (non di poco conto) legati alla mobilità internazionale, vediamo nello specifico di cosa si tratta.
 
Abolizione dell'autorizzazione all'espatrio
Com'è noto a tutti gli addetti ai lavori, tra gli obblighi derivanti dall'applicazione della L. 398/87, c'è quello di richiedere al
Ministero del Lavoro italiano l'autorizzazione preventiva all'assunzione e/o al trasferimento di lavoratori italiani da impiegare in Paesi extra UE. Si tratta di un obbligo sanzionabile: per i datori di lavoro che impiegano dipendenti in Paesi extracomunitari, infatti, senza la predetta autorizzazione è prevista un'ammenda che va da un minimo di 258,22 euro a un massimo di 1.032,91 euro. Nei casi più gravi è previsto addirittura l'arresto da tre mesi a un anno. Per tali motivi, l'autorizzazione all'espatrio costituisce ormai da decenni una sorta di spauracchio per molte aziende, spaventate dal fatto di dover presentare l'istanza e di dover poi attendere all'incirca un paio di mesi per ottenere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero. Si tratta, ovviamente, di adempimenti burocratici che rallentano in maniera non trascurabile certe dinamiche aziendali. Ora, tra le tante novità portate dal Jobs Act è stata inserita anche l'abolizione dell'autorizzazione all'espatrio. Ebbene sì: l'articolo 18 del decreto legislativo n. 151 del 14/09/2015 ha abrogato l'autorizzazione all'espatrio che viene sostituita da una norma ad hoc che attribuisce alle aziende la responsabilità diretta di accertarele condizioni per trasferire all'estero il personale dipendente. Pertanto, sebbene rimanga l'obbligo in capo all'azienda di garantire al lavoratore inviato in Paesi extra UE determinate condizioni (trattamento economico/normativo, assicurazione viaggi, sistemazione logistica, trasferibilità della valuta, ecc.), non sarà più necessario chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale. Il decreto legislativo n. 151 del 14/09/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015, pertanto, l'entrata in vigore di questa importante novità decorre dal 24 settembre 2015.
 
Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con la Turchia
L'Inps con il Messaggio n. 5355 del 20 agosto 2015 ha reso nota l'entrata in vigore dal 1 agosto 2015 del nuovo accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato l'8 maggio 2012 e ratificato con legge n. 35/2015 che sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale. Cosa cambia per chi espatria da oggi in poi lavoratori italiani in Turchia? La principale novità riguarda la possibilità di ricevere da subito un certificato di distacco previdenziale valido 24 mesi (non più 12), ferma restando la possibilità di chiedere delle proroghe una volta trascorsi i primi 24 mesi di distacco.
 
Ratifica delle convenzioni di sicurezza sociale con Giappone ed Israele
Con legge n. 97 del 18 giugno 2015 è stata ratificata la convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, fatta a Roma il 6 febbraio 2009 (GU Serie Generale n. 156 del 8-7-2015). La data di entrata in vigore del provvedimento è il 7 luglio 2015. I lavoratori italiani che saranno inviati in Giappone avranno ora diritto a essere distaccati a livello previdenziale per un periodo iniziale di 5 anni, con la possibilità di chiedere ulteriori proroghe. Inoltre, con legge n. 98 del 18 giugno 2015 è stata ratificata anche la convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia ed Israele fatta a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (GU Serie Generale n. 156 del 8-7-2015) che sostituisce lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Israele del 7 gennaio 1987. I lavoratori italiani che saranno inviati in Israele avranno ora diritto ad essere distaccati a livello previdenziale per un periodo iniziale di 24 mesi prorogabile per altri 24.