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Le implicazioni fiscali in capo ad uno sportivo fiscalmente residente in Italia per una prestazione svolta all’estero

 

di Santi Calderone

Quando uno sportivo, dilettante o professionista che sia, fiscalmente residente in Italia svolge una prestazione all’estero e riceve un compenso per tale prestazione, uno degli aspetti cui bisogna prestare attenzione è quello relativo alle implicazioni fiscali che ne conseguono sia nel Paese di residenza fiscale (in questo caso l’Italia) che nel Paese estero in cui viene svolta la prestazione (il Paese della fonte).

E ciò a prescindere dalla durata dalla prestazione, che duri più giorni o anche solo un giorno o frazione di giorno. Quello che rileva, infatti, è la natura dell’attività, obiettivamente considerata, il luogo in cui viene svolta e se per tale attività lo sportivo percepisce un compenso, mentre si prescinde dalla configurazione giuridica che riveste il soggetto attraverso cui viene posta in essere l’attività stessa.

Può essere, ad esempio, il caso di un calciatore professionista di una società di calcio italiana fiscalmente residente in Italia che, durante la pausa del campionato italiano, svolge una tournée negli Stati Uniti d’America con la propria squadra di appartenenza.

In questi casi occorre innanzitutto capire se tra l’Italia – Stato di residenza fiscale dello sportivo – e il Paese estero in cui viene svolta l’attività è stata stipulata una Convenzione per evitare la doppia imposizione. E se la stessa, inoltre, contiene una disposizione specifica sulla tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi.

Se è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, di regola è l’articolo 17 che disciplina le modalità di tassazione dei redditi percepiti dagli sportivi e dagli artisti. Bisogna infatti sottolineare che la maggior parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia contiene l’articolo 17 e che tale articolo ricalca l’articolo 17 del modello di Convenzione elaborato in sede OCSE cui le Convenzioni stipulate dall’Italia fanno riferimento.

Per cui, per capire a quale Stato contraente (cioè allo Stato di residenza e/o allo Stato della fonte) spetta la potestà impositiva, è necessario analizzare l’articolo 17 di ogni Convenzione stipulata dall’Italia e se contiene delle disposizioni specifiche[1].

Limitandoci in questa sede ad analizzare in generale l’articolo 17 del modello OCSE, si può notare come tale articolo prevede la tassazione nello Stato in cui viene svolta la prestazione anche quando il reddito è corrisposto ad un’altra persona. Infatti, tale articolo recita testualmente:

“1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità può essere tassato nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni dell’articolo 15.”[2]

Dalla lettura del testo emerge chiaramente che, oltre alla tassazione nello Stato della fonte, è possibile anche una tassazione nello stato di residenza considerato che manca la locuzione “soltanto”[3]. Ciò, comunque, a condizione che lo Stato della residenza applichi il metodo del credito d’imposta quale criterio per eliminare la doppia imposizione.

E l’Italia rientra tra quei Paesi che applica il criterio del credito d’imposta per cui, riprendendo il caso in questione, lo sportivo è soggetto a tassazione nello Stato in cui ha svolto l’attività sportiva e – assunto che lo sportivo sia fiscalmente residente in Italia – quello stesso reddito è soggetto ad imposizione in Italia e la doppia imposizione viene recuperata, sempre in Italia, per il tramite di un credito d’imposta[4].

Diversamente, qualora non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia, Stato della residenza fiscale dello sportivo, e lo Stato in cui l’attività viene svolta, è necessario analizzare le rispettive normative fiscali domestiche per capire eventuali implicazioni di carattere fiscale in entrambi i Paesi.

Ulteriori analisi sono necessarie qualora l’attività sia posta nell’esercizio di lavoro autonomo, con o senza partiva IVA, o se, ad esempio, lo sportivo abbia percepito dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’immagine legati a quella specifica prestazione all’estero oppure per capire eventuali obblighi di sostituzione d’imposta in capo alla società italiana nel Paese estero qualora l’attività sia resa nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Altri spunti di riflessione possono emergere in merito alle implicazioni previdenziali in capo allo sportivo così come in materia di IVA se lo sportivo è un lavoratore autonomo con partita IVA in Italia.

 

 

[1] La Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America prevede, ad esempio, che lo Stato della fonte assoggetta ad imposizione il reddito riferito ad una determinata attività solo se eccede 20.000 dollari (o il suo equivalente in euro) oppure l’artista o lo sportivo soggiorna nello Stato della fonte per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato.

[2] Traduzione non ufficiale dell’articolo 17 del Modello OCSE del 15 luglio 2014:

ARTICLE 17 - ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS (continua)

[…] 1. Notwithstanding the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.”.

[3] Nel primo comma non è previsto, infatti, che “[…] può essere tassato soltanto nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte”.

[4] Il recupero del credito d’imposta avviene se il reddito tassato in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo.