"Entrare, risiedere e lavorare in Turchia"

Arif çelen - Tax Consultant WTS Tax legal Consulting Turkey - illustra tutte le novità relative all'ingresso degli stranieri contenute nella legge "Stranieri e protezione internazionale" entrata in vigore l'11 aprile scorso. Dalle informazioni per i visti alle diverse tipologie di permesso di lavoro.

La legge "Stranieri e protezione internazionale" (numero 6458) entrata in vigore l'11 aprile 2014 contiene numerose disposizioni relative all'ingresso degli stranieri in Turchia, ai requisiti per il visto, alle domande di permesso di soggiorno, ma anche alle regole e ai princìpi di deportazione e di protezione internazionale. La nuova legge ha introdotto cambiamenti significativi soprattutto in relazione ai permessi di soggiorno: le nuove richieste di permesso di soggiorno, ad esempio, devono essere fatte ai Consolati turchi nel paese di residenza contrariamente a quanto avveniva per le richieste precedenti. Per gli stranieri ai quali è stato rilasciato un certificato di permesso di soggiorno, inoltre, non è più necessario fare una domanda di permesso di soggiorno distinta, proprio grazie alle disposizioni della nuova legge. Andiamo a vederne alcuni dettagli significativi.

Informazioni sui visti per gli stranieri

A partire dal 17 aprile 2013 il visto elettronico (e-Visa) sostituisce il "visto adesivo" che è stato rilasciato ai valichi di frontiera. I richiedenti devono semplicemente accedere al sito www.evisa.gov.tr, inserire le informazioni richieste (dopo l'approvazione della domanda), effettuare il pagamento on-line e scaricare il loro e-Visa. Il visto elettronico è valido solo se lo scopo del viaggio è turistico o commerciale. Per gli altri scopi, come lavoro e studio, è necessario un visto normale rilasciato dalle Ambasciate o Consolati. Un visto turistico darà al viaggiatore il diritto di restare in Turchia per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni. La stessa tempistica è valida anche per paesi come l'Italia, esentati dall'obbligo del visto. Il visto di ingresso non può essere rilasciato né per i permessi di soggiorno né per quelli di lavoro. Gli stranieri che si trattengono in Turchia per più di 90 giorni sono obbligati invece a ottenere il permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno
Per risiedere in Turchia, la nuova legge stabilisce che se gli stranieri richiedono la residenza per la prima volta, la richiesta deve essere presentata al Consolato turco nel paese di residenza. Una volta concesso il permesso di soggiorno, è possibile entrare in Turchia ripetutamente fino a quando il permesso è valido e dunque non c'è bisogno di un visto per l'ingresso in Turchia (un permesso di soggiorno si ritiene scaduto se il possessore trascorre più di 120 giorni fuori dal Paese nel corso dell'ultimo anno). Se è necessaria la proroga del permesso di soggiorno, questa o il rinnovo devono essere effettuati tempestivamente prima della scadenza direttamente in Turchia. Si raccomanda di fare in modo che la durata del permesso di soggiorno venga prolungata prima che la persona richiedente lasci la Turchia, se la validità del permesso di soggiorno sta per scadere o è già scaduta. I richiedenti devono avere il passaporto valido per almeno 60 giorni oltre il periodo di validità del permesso. Le domande verranno finalizzate entro e non oltre 90 giorni. Gli stranieri che hanno ottenuto il permesso da parte dei Consolati turchi nei loro paesi d'origine, devono registrarsi al Sistema di Registrazione Indirizzi entro 20 giorni dopo il loro arrivo in Turchia.
 
Visto di lavoro e permesso di lavoro
Il permesso di lavoro è valido solo quando il visto di lavoro richiesto è stato ottenuto. Ma le richieste di visti di lavoro evono essere fatte presso i Consolati turchi che si trovano nel paese di residenza dei lavoratori, a meno che il richiedente non sia in possesso di un permesso di soggiorno con almeno 6 mesi di validità diverso da quello a scopo didattico. Una volta che la richiesta di visto di lavoro (i documenti da presentare per la richiesta sono i seguenti: modulo
di richiesta che viene consegnato dall'Ambasciata, passaporto, 3 fototessere e una lettera del datore di lavoro o una copia del contratto di lavoro) viene presentata da uno straniero presso l'Ambasciata turca nel paese di residenza, l'Ambasciata a sua volta presenta la domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale insieme alle sue valutazioni. Le domande devono ricevere risposta da parte del Ministero entro entro un massimo di 30 giorni, secondo le nuove disposizioni di legge.Il datore di lavoro del richiedente deve presentare una richiesta di permesso di lavoro on line sul sito della Repubblica di Turchia (www.turkey.gov.tr) entro 10 giorni, successivamente alla data di richiesta del permesso di lavoro presentata dal richiedente all'Ambasciata turca.
 
Permesso di lavoro a tempo determinato
Inizialmente, il permesso di lavoro concesso per un periodo di tempo determinato è valido per un massimo di un anno a seconda del mercato, degli sviluppi della vita lavorativa, della congiuntura economica e dei criteri riguardanti il posto. Alla fine del primo anno, la durata del permesso può essere estesa fino a 3 anni, a condizione di mantenere lo stesso posto di lavoro e la stessa funzione. 
 
Permesso di lavoro a tempo indeterminato
Gli stranieri che risiedono legalmente in Turchia per un periodo di tempo ininterrotto di 8 anni o che lavorano da 6 anni complessivi nel Paese possono ottenere un permesso di lavoro a tempo indeterminato. Permesso di lavoro per liberi professionisti Un "permesso di lavoro indipendente" può essere concesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a quegli stranieri che lavorano da liberi professionisti, a condizione che risiedano in Turchia legalmente e ininterrottamente da almeno 5 anni e che il loro lavoro abbia un impatto positivo sull'occupazione e sullo sviluppo economico del paese.
 
Permesso di lavoro straordinario
Ci sono delle eccezioni per le quali il permesso di lavoro viene rilasciato indipendentemente dai termini riportati dalla legge. Ecco alcuni casi:
  • stranieri che sono sposati con un cittadino turco e vivono in Turchia con i loro coniugi sotto il vincolo matrimoniale (o stranieri che una volta stabilitisi in Turchia successivamente vi rimangono anche dopo la fine del matrimonio durato almeno 3 anni) e figli nati da un coniuge che è cittadino turco;
  • stranieri temporaneamente in Turchia per un periodo superiore a un mese per attività scientifiche e culturali e per un periodo di più di 4 mesi per attività sportive.
Esenzioni dal permesso di lavoro
Ci sono alcune categorie di cittadini stranieri esentati dal fare richiesta e dall'ottenere un permesso di lavoro durante il proprio periodo di lavoro. Vediamone alcune:
  • stranieri che risiederanno in Turchia per fornire formazione relativamente all'uso, alla manutenzione e riparazione di macchinari ed attrezzature importate, o per ricevere delle attrezzature, o per riparare auto che presentano dei malfunzionamenti in Turchia, a condizione che non rimangano nel Paese per più di 3 mesi a decorrere dalla data di ingresso e purché presentino i documenti pertinenti;
  • stranieri che risiederanno in Turchia per fornire formazione relativamente all'uso di merci importate o esportate a condizione che non rimangano in Turchia per più di 3 mesi a decorrere dalla data di entrata e purché presentino i documenti pertinenti;
  • stranieri che risiederanno in Turchia per fornire formazione presso università e istituzioni pubbliche, a condizione che la durata del loro soggiorno sia limitata alla durata della formazione e in ogni caso non rimangano in Turchia per più di 2 anni, e purché presentino i documenti pertinenti;
  • stranieri che informano le autorità competenti che forniranno servizi nel campo socio-culturale, tecnologico e dell'istruzione, purché non rimangano in Turchia per più di 6 mesi;
  • lavoratori stranieri esperti che operano in progetti condotti nell'ambito del Programma per la Cooperazione Monetaria per la Turchia dell'Unione Europea.
Revoca del permesso di lavoro
La validità del permesso di lavoro si interrompe se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • se il certificato di residenza di uno straniero non è valido o il suo termine di validità non può essere esteso per una qualsiasi ragione;
  • se i termini di validità del passaporto o del certificato che lo sostituisce non possono essere estesi;
  • se lo straniero sta all'estero per più di 6 mesi ininterrottamente, ad eccezione dei casi di forza maggiore.