Brexit, primi spunti di una svolta che cambierà gli assetti geopolitici - di R. de Chaurand IMJ n° 62

Quali conseguenze si prospettano a motivo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è, a due mesi dal referendum, materia che resta oggetto delle più svariate previsioni. L'interesse di ECA Italia ed EKS è focalizzato sulla mobilità dei lavoratori ed è in questo senso che veniamo a realizzare i nostri primi commenti di riferimento su questa particolare circostanza. Una prima considerazione è scontata: andrà verificato quali accordi potranno essere stabiliti tra il Regno Unito, diventato improvvisamente Paese terzo, e l'Unione Europea, alla stessa stregua di quanto accaduto in passato per Islanda, Svizzera, Norvegia, con cui la UE ha stabilito accordi anche piuttosto stringenti. Visto che sul piano fiscale, ancor oggi regolato dagli accordi bilaterali contro la doppia imposizione, (per i rapporti con l'Italia si tratta della convenzione del 21 ottobre 1988, ratificata con legge 329/1990), non sono prevedibili modifiche, la prima questione che ragionevolmente si potrà porre è quella previdenziale. Se dovesse cadere l'applicazione dei Regolamenti Europei in materia di sicurezza sociale, naturalmente riprenderà forza la vecchia convenzione bilaterale tra Italia e Regno Unito, firmata il 28 novembre 1951 (del resto non del tutto dimenticata, visto che ancor oggi trova applicazione per Jersey e le altre isole del canale). Per gli addetti ai lavori, quindi, che forse hanno incominciato a porsi il problema, il Regno Unito resterebbe fuori dall'ambito di applicazione della legge 398/87, che come noto, obbliga i datori di lavoro ad attivare uno speciale rapporto previdenziale con gli istituti italiani in favore di tutti i nostri concittadini, anche in costanza di rapporto di lavoro estero.

Tutt'altro che improbabile resterebbe comunque la definizione di accordi con la UE del tipo di quelli in vigore con la Norvegia, (che pur restando extra UE dal 1° gennaio 1994 applica la normativa comunitaria) o con la Svizzera (che la applica dal 1 aprile 2012). Dove obiettivamente nascono le potenziali maggiori criticità è sulla libertà di circolazione, che a meno che non intervengano accordi del tipo di quelli in vigore con i paesi citati, non potrà che cadere. A queste regole possiamo rinviare, pur tenendo presente che oggi e sicuramente per tutto il 2016 e probabilmente anche dopo, finché le procedure di uscita dalla UE non saranno compiute, nulla cambia. Per i britannici regolarmente residenti in Italia e/o in Europa, come gli Italiani residenti nel Regno Unito anche in futuro non dovrebbero crearsi particolari difficoltà. Semmai la nostra indicazione è di regolarizzare ora la residenza, quando questa, pur esistendone i presupposti, non fosse stata ancora regolarmente stabilita (come noto dopo 5 anni ininterrotti matura anche nel Regno Unito il diritto alla residenza permanente, che solo dal 2019 sarà prevista subordinata ad un reddito considerato consistente, indicativamente pari a 19/20.000 sterline annue).

Una nota a parte sui "correnti" cittadini extracomunitari e la loro possibilità di operare nel Regno Unito: va ricordato che già oggi il tema riscontra un profilo di gestione significativamente critico, avendo il Regno Unito alzato l'asticella delle proprie regole di riferimento da diversi anni. Il Regno Unito gestisce per i non comunitari un sistema a punti (PBS) che si accompagna all'attribuzione del livello di inquadramento del candidato (da 1 a 5, ricordando che per il momento il Livello 3 è sospeso). I punti vengono assegnati sulla base di preparazione ed attitudini, esperienza ed età; il sistema tiene conto anche della domanda espressa nel Paese per alcuni settori critici del mercato del lavoro.

Livello 1

Comprende gli individui altamente qualificati in cerca di lavoro nel Regno Unito. Si tratta di persone di eccezionale talento nel campo della scienza e delle arti. Oppure di chi intende investire nel Regno Unito attraverso la creazione di una nuova attività o acquisizione di un'impresa esistente (si tratta di investire almeno 2 milioni di sterline).

Livello 2

Comprende i lavoratori qualificati a ricoprire posizioni di livello nel Regno Unito che non possono essere soddisfatte da un lavoratore locale. A questo fine, a meno che non si tratti di professionalità definite a crisi occupazionale, il datore di lavoro deve pubblicizzare la sua ricerca di lavoratori locali per almeno 28 giorni di calendario. Il richiedente deve anche guadagnare, in prospettiva, uno stipendio adeguato per il suo lavoro nel Regno Unito. Le soglie di stipendio vengono adeguate annualmente nel mese di aprile. Le domande sono valutate comunque in base ad un sistema di punti legato anche allo stipendio-base (più alto è il salario, più sono i punti), il che significa che le domande accettate (che sono di numero limitato) sono generalmente quelle caratterizzate da salari più elevati. Il livello 2 comprende anche i dipendenti di imprese multinazionali che vengono trasferiti da un datore di lavoro estero ad un ramo dell'organizzazione esistente nel Regno Unito. Anche per i distaccati valgono regole restrittive, nel senso che per lunghe durate (tre anni estensibili a cinque) pure il loro lavoro non deve poter essere svolto da un lavoratore locale. I candidati devono avere un'anzianità minima di dodici mesi prima del trasferimento e il loro stipendio deve essere di almeno 41.500 sterline all'anno. Per il personale distaccato a breve termine (massimo 12 mesi), sempre laureato e con anzianità minima di 12 mesi, si richiede un salario inferiore, di almeno 24.800 sterline annue. Quando il distacco si riferisca riferisca a giovani laureati neoassunti ed il distacco (breve) abbia scopi di formazione sono richiesti solo 3 mesi di anzianità (oltre allo stipendio minimo appena indicato). In casi particolari può cadere la condizione dell'anzianità precedente. Tutti i candidati per accedere al livello 2 devono rispondere positivamente ai requisiti personali (che totalizzino almeno 50 punti).

Livello 3

Comprende operai destinati a sopperire a carenze temporanee di manodopera (attualmente sospeso).

Livello 4

Riguarda i futuri studenti che desiderano intraprendere un corso di studi nel Regno Unito. I candidati devono essere sponsorizzati da una istituzione scolastica locale.

Livello 5

Comprende sportivi, artisti, religiosi, ecc. ed inoltre anche i giovani (evidentemente non comunitari, ad esempio turchi) che partecipano ai programmi internazionali di scambio di studenti finalizzato ad acquisire conoscenze teorico pratiche (un precedente interessante per poter mantenere, anche in futuro, il RU all'interno del programma Erasmus).