Addebito costo del lavoro in Germania: le ricadute di profilo fiscale - di V. de Chaurand Technical Director ECA Italia

Le operazioni di prestito temporaneo di personale in ambito transnazionale comportano tipicamente il riaddebito (charge-back) del costo del lavoratore da parte della società distaccante alla distaccataria. La circostanza che il costo del lavoratore gravi sulla società distaccataria porta a qualificare quest'ultima, in alcuni Paesi, come "datore di lavoro economico" (economic employer). Per determinare l'applicabilità dell'eccezione (tassazione solo nello Stato di residenza) prevista dal 2° paragrafo dell'art. 15 delle convenzioni contro le doppie imposizioni, deve essere quindi preso in considerazione quale rilevanza viene attribuita al datore di lavoro economico dal singolo Paese di temporaneo lavoro.
 
 
Ad esempio, l'amministrazione finanziaria tedesca recepisce il concetto di economic employer. Deve essere poi sottolineato come il riaddebito del costo lavoro dalla società italiana alla società tedesca faccia sorgere in capo a quest'ultima un obbligo di sostituzione di imposta. Se è la società italiana a pagare lo stipendio al lavoratore e a riaddebitarne il relativo costo alla società tedesca, tale riaddebito determina quindi in capo a quest'ultima l'obbligo di agire come sostituto di imposta e, quindi, di operare le relative ritenute fiscali e di versarle su base mensile alle competenti autorità fiscali tedesche. Se ad esempio il lavoratore ha prodotto reddito di lavoro dipendente in Germania come soggetto non residente nel quadro di una serie di missioni in Germania piuttosto che di uno "short assignment" della durata di 2/3 mesi e comunque inferiore ai 6 mesi nel corso dell'anno fiscale di riferimento, l'obbligo della società tedesca di operare le ritenute fiscali sarà adempiuto su quella parte dell'importo riaddebitato proporzionato pro rata temporis al periodo di lavoro effettivamente svolto in Germania.