Regime impatriati, cosa cambia con l'ultimo provvedimento dell'AdE - di L.Murgo International HR senior consultant di ECA Italia
Alla luce del nuovo provvedimento emesso dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene aggiunto un nuovo tassello al quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali per quei lavoratori che trasferiscano in Italia la propria residenza o il domicilio (ex art. 16, D.lgs. 147/2015). Il provvedimento dà una prima indicazione dell'ambito soggettivo al quale le disposizioni contenute si rivolgono: soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, numero 238 che si sono trasferiti entro il 31 dicembre 2015. Vediamo nel dettaglio cosa cambia. Gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari I soggetti interessati possono optare (attenzione: l'opzione è irrevocabile) per il regime degli impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015) e l'opzione ha effetto dal primo gennaio 2016 e per i quattro periodi di imposta successivi.
La scelta non consente di beneficiare degli altri incentivi previsti. L'esercizio dell'opzione dovrà essere effettuato mediante richiesta da presentare al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Provvedimento. Il contenuto della richiesta include le generalità e l'attuale residenza in Italia attestata dall'apposito certificato di iscrizione all'anagrafe o domanda di iscrizione alla APR e ogni variazione della residenzache incida sull'applicazione dei benefici. Coloro che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 238 – o l'hanno richiesta ad un diverso datore di lavoro – dovranno dichiarare anche:
- il possesso dei requisiti per accedere ai benefici;
- la data della prima assunzione in Italia;
- il trasferimento della residenza o domicilio in Italia entro 3 mesi dalla prima assunzione.
Inoltre, i soggetti trasferiti nel periodo tra il 7 ottobre e il 31 dicembre 2015 che non hanno trasferito la residenza o il domicilio entro 3 mesi, dovranno trasferire la residenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Cosa dovranno fare i sostituti di imposta
Il sostituto d'imposta opererà la riduzione dell'imponibile sul quale applicare le ritenute (al 70%), determinato ai sensi dell'art. 51 del TUIR, dal periodo di paga successivo alla richiesta mentre a fine anno effettuerà il conguaglio dell'imposta trattenuta sui periodi di paga precedenti e fino al 1 gennaio 2016. È prevista la decadenza dei benefici se il soggetto comunichi al datore di lavoro il trasferimento del proprio domicilio o la residenza al di fuori dell'Italia.
Conclusioni
Il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate fornisce delle linee guida per tutti quei soggetti che, pur avendo pianificato il trasferimento già precedentemente al 6 ottobre 2015, non siano riusciti a completare le attività necessarie per lo spostamento. A tali soggetti viene data l'opportunità di optare per il nuovo regime e di applicare lo stesso a partire dal primo periodo di paga successivo alla presentazione della richiesta al datore di lavoro. Con riferimento ai requisiti, è importante precisare che, per l'esercizio dell'opzione, i soggetti debbano possedere i requisiti per accedere
ai benefici di cui alla L. 238/2010, non considerando i requisiti richiesti per accedere al nuovo regime di cui all'art. 16. Per questa ragione si ritiene che per quei soggetti che hanno trasferito la residenza dopo il 2016 si dovrà ancora attendere il decreto ministeriale. Decreto che, tra l'altro, dovrà definire cosa si intende per elevata qualificazione. Dovrà essere a quel punto valutato, infatti, se tale locuzione deve far riferimento al possesso di un determinato titolo di studio ovvero se farà riferimento ad una situazione di fatto.
Ciò detto, c'è anche da sottolineare che qualora invece il soggetto sia assunto in Italia rivestendo ruoli direttivi – è il caso dell'assunzione di un dirigente – nulla vieta alla società di applicare il nuovo regime fin da subito, fermo restando
il rispetto degli altri requisiti previsti dalle lett. a), b) e lett. c), del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Internazionalizzazione.